Regolamento tessera fedeltà Farmacia Buon Gesù
§ 1 Promotore
La Farmacia Buon Gesù della dott.ssa Marina Bovo, con sede in via Conciliazione 4 a Olgiate Olona (VA), partita iva 01336930126 e codice fiscale BVOMNT57D42B563Q.
§ 2 Destinatari della promozione
Sono destinatari della promozione tutte le persone fisiche, cittadini italiani o residenti stabilmente in Italia e maggiorenni, titolari della tessera fedeltà (di seguito card).
§ 3 Oggetto della promozione
(1) Per tutta la durata della promozione i titolari di card che effettueranno acquisti presentando la propria card nel punto vendita, riceveranno un punteggio calcolato e caricato sulla card secondo la regola base: 1 punto per ogni euro di spesa (solo parte intera).
(2) Per motivi fiscali, la carta fedeltà va sempre presentata prima della chiusura dello scontrino. Una volta emesso lo scontrino, non sarà più possibile in nessun modo accumulare i punti sulla spesa effettuata.
(3) Non daranno luogo all’accumulo di punti farmaci e prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di promozione.
(4) L’acquisto di prodotti già in promozione, se non diversasmente comunicato, non da diritto all’accumulo di punti.
(5) In caso di reso dei prodotti acquistati, i punti accumulati con l’acquisto verranno di conseguenza stornati.
(6) I titolari potranno ricevere ulteriori punti acquistando prodotti o servizi in occasione di eventi o iniziative promozionali specifiche.
(7) Le singole iniziative che daranno diritto a punti aggiuntivi saranno opportunamente comunicate ai titolari di card nel punto vendita, attraverso materiale informativo o espositivo. L’elenco completo dei prodotti o servizi che danno diritto a punti aggiuntivi è richiedibile al promotore.
(8) I titolari della card potranno utilizzare i punti accumulati durante il periodo di validità della promozione, richiedendo la conversione dei punti in buoni acquisto descritti nel presente regolamento. In tal caso verrà stampato al titolare della card una ricevuta con i dati dello sconto da esibire quando la stessa verrà utilizzata.
(9) I punti accumulati sono utilizzabili anche parzialmente, in più richieste.
(10) I punti convertiti in buono acquisto non possono più essere riassegnati alla card.
(11) I punti non utilizzati presenti sulla card alla scadenza dell’operazione, trascorso il termine ultimo di richiesta dei buoni, verranno azzerati.
(12) Il mancato utilizzo dei punti nei termini prestabiliti implica la decadenza di qualsiasi diritto da parte del titolare della card.
(13) Al fine di facilitare il raggiungimento delle soglie di punteggio necessarie per i buoni acquisto sarà possibile trasferire i punti accumulati da una card ad un’altra.
§ 4 Durata
(1) La promozione in oggetto decorrerà a partire dal 1º ottobre e si concluderà il 30 settembre dell’anno solare in corso e i punti accumulati fino a tale data potranno essere utilizzati per la richiesta dei buoni acquisto fino al 30 settembre dello stesso anno.
(2) Il soggetto promotore si riserva di prorogare la durata dell’operazione dandone preventiva comunicazione alla clientela con avvisi posti in farmacia.
§ 5 Card
(1) Le card distribuite dal soggetto promotore sono strumenti elettronici di fidelizzazione identificati da un codice univoco.
(2) Titolare del trattamento dei dati personali è la Farmacia Buon Gesù di dott.ssa Marina Bovo, partita iva 01336930126 con sede in via Conciliazione 4 a Olgiate Olona (VA).
(3) È possibile diventare titolare della card facendone richiesta presso la stessa farmacia.
(4) L’attivazione della prima carta fedeltà è completamente gratuita e per ottenerla è necessario compilare e firmare un modulo di registrazione e una informativa al trattamento dei dati personali.
(5) I dati personali sono trattati in ottemperanza al Regolamento europeo 2016/679 (“GDPR”) e alle disposizioni del D. Lgs 196/2003, così come aggiornato dal D. Lgs 101/2018 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
(6) L’utilizzo della card è personale e la stessa non può essere ceduta a terzi.
(7) Con la card il titolare può accedere a delle offerte di particolare convenienza sull’acquisto dei prodotti presentati periodicamente con materiale pubblicitario specifico all’interno del punto vendita.
(8) Nel caso di mancato utilizzo (nessun movimento di accumulo punti) per più di 24 mesi, la card verrà disabilitata.
(9) Qualora venisse accertato un utilizzo della card fraudolento o difforme dalle condizioni previste dal presente regolamento, il promotore si riserva di sospendere, senza alcun preavviso, la funzionalità della card stessa, l’accumulo dei punti o inibire l’utilizzo dei punti maturati da ciascun partecipante.
(10) In caso di smarrimento o furto, il titolare della card è tenuto ad avvertire tempestivamente la farmacia, che provvederà a bloccarne l’utilizzo e ad emetterne una sostitutiva su cui verranno automaticamente trasferiti tutti i punti e le promozioni concessi al titolare. L’attivazione della nuova carta fedeltà sul medesimo nominativo avrà un costo pari a 2,50 €.
(11) In caso di eventuale ritiro, disabilitazione per mancato utilizzo per più di 24 mesi, scadenza o restituzione della card i dati di profilazione e marketing saranno rimossi entro 24 mesi, fatto salvo specifici obblighi imposti dalla Legge.
§ 6 Buoni acquisto
I buoni possono essere utilizzati sui prodotti venduti dal promotore (i buoni acquisto potranno essere utilizzati unicamente per i prodotti non esclusi dall’accumulo punti). I buoni acquisto non possono essere convertiti in denaro, non sono cumulabili con altre iniziative in corso e ogni buono è valido per una sola spesa.
Buono acquisto 5,00€ - 200 punti necessari
Buono acquisto 15,00€ - 400 punti necessari
Buono acquisto 30,00€ - 600 punti necessari
Buono acquisto 50,00€ - 800 punti necessari
§ 7 modifiche al regolamento
Il presente regolamento è depositato presso la sede del soggetto promotore.
§ 8 Comunicazioni
Per tutte le comunicazioni relative alla promozione è possibile contattare il promotore, la Farmacia Buon Gesù di Olgiate Olona (VA).
§ 9 Normativa di riferimento
(1) La presente promozione non rientra nelle operazioni a premio ai sensi dell’articolo 22 bis della Legge 116/2014.
(2) Il Soggetto Promotore si riserva, in qualunque momento, il diritto di modificare, anche parzialmente, le modalità di partecipazione alla presente promozione, dandone adeguata comunicazione.
(3) Le controversie derivanti, connesse e/o originate dal presente Regolamento saranno sottoposte al tentativo di conciliazione da esperirsi obbligatoriamente innanzi all’organo di conciliazione istituito presso la CCIA di Varese. In caso di insuccesso della conciliazione il Foro competente per le controversie è individuato a Busto Arsizio, nel rispetto dei criteri di competenza per valore stabiliti dal codice di procedura civile.
(4) II presente Regolamento sarà disponibile per tutta la durata della promozione, presso la sede legale del soggetto promotore.